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Domande frequenti a proposito del progetto di finanziamento tramite CCNL

 

Ha domande concernenti il finanziamento di determinate formazioni e formazioni continue? In tal caso si rivolga direttamente al settore Sussidi di Hotel & Gastro formazione Svizzera

 

Tutti i collaboratori, la cui azienda al momento dell’iscrizione al corso è assoggettata obbligatoriamente al contratto collettivo nazionale di lavoro nell’industria alberghiera e della ristorazione possono chiedere un sostegno finanziario per corsi di formazione autorizzati. Per ogni anno e ogni azienda, anche una persona non assoggettata obbligatoriamente al CCNL (es. direttori d'azienda e i loro familiari) ottiene l'accesso a una proposta. Per ragioni giuridiche, ciò vale soltanto per aziende che occupano anche collaboratori assoggettati obbligatoriamente al CCNL. Se, per esempio, un'azienda viene gestita soltanto da una coppia di coniugi senza assumere altri collaboratori, non possono essere accordate delle agevolazioni.

No, gli importi per i sussidi sono limitati annualmente. Le richieste sono prese in considerazione secondo l'ordine d'inoltro.

Se, al momento dell’iscrizione a un corso, non è impiegato presso un’azienda assoggettata obbligatoriamente al CCNL, ha a disposizione una possibilità con effetto retroattivo. Per questa variante è decisivo il fatto di essere stati impiegati presso un’azienda assoggettata obbligatoriamente al CCNL fino a 6 mesi prima dell’iscrizione al corso di formazione.  Inoltre deve essere soddisfatta una delle due condizioni seguenti.

Nei 36 mesi che precedono l’iscrizione a un corso di formazione o formazione continua la collaboratrice / il collaboratore ha lavorato per almeno 24 mesi nell’industria alberghiera e della ristorazione ed era assoggettato obbligatoriamente al CCNL. Inoltre, nei sei mesi precedenti l’iscrizione, è stato in vigore l’ultimo rapporto di lavoro nell’industria alberghiera e della ristorazione.

oppure

Prima dell’iscrizione a un corso di formazione o formazione continua la collaboratrice / il collaboratore ha lavorato per almeno 7 anni nell’industria alberghiera e della ristorazione e per almeno 4 anni è stato assoggettato obbligatoriamente al CCNL. Inoltre, nei sei mesi precedenti l’iscrizione, è stato in vigore l’ultimo rapporto di lavoro nell’industria alberghiera e della ristorazione.

Per quasi tutte le formazioni e formazioni continue previste nel programma di finanziamento tramite CCNL il modulo d’iscrizione contiene due domande importanti relative al CCNL. Se lei risponde «sì» a una delle due domande riceve automaticamente la documentazione relativa al finanziamento. Qualora lei dovesse frequentare una formazione di recupero ai sensi dell’art. 32 OFP, la preghiamo di contattare Hotel & Gastro formazione Svizzera a Weggis.

Hotel & Gastro formation Svizzera trasmette le richieste di finanziamento al servizio di controllo per il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione a Basilea. Detto servizio verifica l’assoggettamento al CCNL e decide se accogliere o non accogliere la richiesta.

Hotel & Gastro formation Svizzera invia la lettera di autorizzazione sia alla persona partecipante al corso sia al datore di lavoro. Nel caso di un rifiuto, il servizio di controllo per il CCNL comunica in forma scritta la decisione alla persona interessata.

Riceve questi documenti sulla base delle indicazioni che figurano sul modulo d’iscrizione del rispettivo operatore del corso. Di conseguenza deve dapprima iscriversi a un corso di formazione o di formazione continua.

Esistono formazioni per le quali i partecipanti devono pagare una tassa d’iscrizione (es. corso Progresso, corso di lingue fide per la gastronomia / il settore alberghiero).

Esistono pure formazioni continue per le quali il CCNL rimborsa un importo forfettario ai corsisti (es. esami di professione oppure esami professionali superiori).

Di norma il finanziamento tramite CCNL è disciplinato nella convenzione di formazione / nella richiesta di sussidio. Può trovare i dettagli al seguente oppure nell’opuscolo «Breve sommario di tutte le formazioni e formazioni continue cofinanziate».

L’importo del CCNL viene corrisposto alla / al partecipante durante la formazione continua. Detto rimborso avviene soltanto quando le spese computabili pagate raggiungono l’ammontare del rimborso.

JaSì, lei deve anticipare personalmente le spese. Se dovesse trovarsi in difficoltà di natura finanziaria, ha la possibilità di chiedere un prestito senza interessi presso Hotel & Gastro Union a condizione che sia già membro di tale associazione. Voglia contattare tramite e-mail il signor Urs Masshardt (urs.masshardt_at_hotelgastrounion.ch).

Per molti corsi si può scegliere se la spesa del corso viene pagata dai partecipanti oppure dal loro datore di lavoro. Di conseguenza, anche il sussidio tramite il CCNL viene versato al destinatario della fattura. Inoltre gli esami di professione e gli esami professionali superiori beneficiano del sussidio della Confederazione (finanziamento della Confederazione). Ciò si verifica solo se le fatture relative alle spese sostenute sono state emesse a carico di colui che partecipa al corso. È pertanto logico che il sussidio sia versato a questa persona.

No, non c'è nessun limite. Il ramo professionale è a favore dell'apprendimento permanente.

No, i partecipanti devono pagarle personalmente.

Sì, la tassa per l’esame finale è finanziata tramite CCNL. In questo caso non viene emessa nessuna fattura a carico dei candidati all’esame. Tuttavia viene fatturato ogni ulteriore tentativo (ripetizione dell’esame finale).

In caso di mancato superamento dell’esame finale lei non deve restituire il contributo ricevuto. Tuttavia viene fatturato ogni ulteriore tentativo (ripetizione dell’esame finale).

L’ammontare dei contributi forfettari varia a dipendenza del corso di formazione. Può trovare i dettagli al seguente oppure nell’opuscolo «Breve sommario di tutte le formazioni e formazioni continue cofinanziate».

Il contratto collettivo nazionale di lavoro nell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera rappresenta la base per il finanziamento dei corsi di formazione autorizzati. Per sapere se un corso di formazione viene cofinanziato, voglia rivolgersi al rispettivo operatore del corso. Anche l’opuscolo «Breve sommario di tutte le formazioni e formazioni continue cofinanziate» le fornisce informazioni utili in merito.

Per molte formazioni e formazioni continue del programma di finanziamento tramite CCNL i datori di lavoro ricevono un’indennità di perdita di lavoro per le giornate di corso e d’esame frequentate dal proprio collaboratore. L’ammontare di questi pagamenti varia ed è disciplinato nella convenzione di formazione / nella richiesta di sussidio. Di norma l’importo viene erogato per un impiego al 100%. Per collaboratori con grado di occupazione inferiore, il forfait giornaliera dell’indennità viene adeguato di conseguenza.

Come datore di lavoro lei non deve attivarsi personalmente siccome riceve automaticamente le indennità da parte del servizio di controllo per il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione di Basilea. Riceve le indennità tramite e-banking con allegata una comunicazione relativa al pagamento (quale corso, quale partecipante). Non vengono emessi altri documenti concernenti i pagamenti.

Sì, siccome lei paga il costo complessivo del corso di formazione. Tuttavia ci sono conseguenze in caso di formazioni e formazioni continue per le quali vengono erogate indennità per perdita di lavoro. Gli importi forfettari fissi sono pagati per un rapporto d’impiego al 100%; alle aziende con collaboratori con grado di occupazione ridotto l’indennità per perdita di lavoro viene pagata percentualmente di conseguenza.

Al momento dell’iscrizione la / il corsista deve avere un rapporto d’impiego di almeno il 20% presso un’azienda assoggettata obbligatoriamente al CCNL.

Sì, anche i collaboratori con retribuzione oraria possono beneficare di formazioni e formazioni continue cofinanziate dal CCNL. Anche in questo caso fa stato il rapporto d’impiego di almeno il 20% al momento dell’iscrizione al corso.

Sì, ogni anno lei può frequentare più formazioni o formazioni continue finanziate tramite CCNL.

Di norma il finanziamento tramite CCNL è deciso al momento dell’iscrizione al corso. Se la prima richiesta viene accolta e autorizzata, il finanziamento tramite CCNL è garantito per l’intera formazione continua (es. contributo forfettario del CCNL, assunzione della tassa d’esame).

Tuttavia un cambiamento del datore di lavoro durante la formazione continua ha delle conseguenze sul pagamento delle indennità ai datori di lavoro. Per questo motivo è opportuno informare tempestivamente Hotel & Gastro formazione Svizzera.

Se il cambiamento avviene verso un’azienda non assoggettata al CCNL, a partire da questo momento l’indennità per perdita di lavoro viene interrotta. Non è possibile inoltrare una nuova richiesta di finanziamento tramite CCNL.

Se il cambiamento avviene verso un’azienda assoggettata al CCNL, lei ha la possibilità di presentare una nuova richiesta di finanziamento tramite CCNL affinché si possa versare l’indennità al nuovo datore di lavoro.

Per molte formazioni e formazioni continue i giorni di corso e d’esame sono considerati come tempo di lavoro effettivo e per i quali i datori di lavoro ricevono un corrispondente forfait giornaliero. Questi giorni sono disciplinati nella convenzione di formazione CCNL / nella richiesta di sussidio e non sono considerati come congedo per formazione o aggiornamento ai sensi dell’art. 19 del CCNL. Il congedo per formazione o aggiornamento ai sensi dell’art. 19 prevede quanto segue:

Nel caso di rapporto di lavoro non disdetto il collaboratore ha diritto annualmente a tre giorni lavorativi pagati per la formazione continua professionale (es. corso di formazione per formatori professionali, per corso di preparazione pratica all’esame di professione) a condizione che il rapporto di lavoro abbia avuto una durata di sei mesi. Nel caso di rapporto di lavoro non disdetto il diritto al sussidio può essere fatto valere retroattivamente per tre anni. Per prepararsi e sostenere un esame di professione o un esame professionale superiore il collaboratore ha diritto a sei giorni lavorativi supplementari pagati. Ricordiamo che l’adempimento dell’esame di professione o dell’esame professionale superiore è già disciplinato nella convenzione di formazione CCNL / nella richiesta di sussidio con il pagamento di indennità per perdita di lavoro.

Essenzialmente occorre fare la distinzione se si tratta di motivo plausibile o imperativo (malattia, infortunio o decesso ecc.) o di motivo non plausibile (motivazione personale, sovraccarico di lavoro ecc.). Se lei rinuncia senza addurre un motivo valido, i contributi del CCNL non ancora ricevuti decadono. Se lei inizia di nuovo il corso, tutte le tasse del corso sono a suo carico. Nel caso di rinuncia con motivo valido, il finanziamento tramite il CCNL rimane in vigore.

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